Con la presente, Progetto Antenne Migranti, ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), Osservatorio Migranti Verona, Progetto Melting Pot Europa, LasciateCIEntrare, intendono evidenziare i profili di illegittimità della nota fasc. 66/2017, emessa dalla Prefettura di Verona in data 22/09/2017 e avente ad oggetto Disposizioni e integrazioni dei regolamenti interni dei Centri di Accoglienza, la cui valutazione non può prescindere da una più ampia analisi del quadro normativo nazionale e dell’Unione Europea. Come noto il D. Lgs. 142/2015, a cui la nota in oggetto fa riferimento, ha trasposto in Italia la Direttiva 2013/33/UE che stabilisce norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e che “si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale”. La Direttiva, oltre a disciplinare le condizioni generali sull’accoglienza, contiene delle previsioni specifiche in materia di riduzione o revoca delle misure di accoglienza. In particolare, l’art. 20, par. 1 della Direttiva summenzionata prevede che gli Stati membri possano ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivatirevocare le condizioni materiali di accoglienza quando ricorra una delle ipotesi specificamente individuate dall’articolo stesso. In base al successivo par. 5 le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni […] sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata […], tenendo conto del principio di proporzionalità. Il citato art. 20 disegna quindi un sistema graduale di limitazione delle misure assistenziali o, quale extrema ratio, la completa revoca delle stesse ed esclude ogni automatismo, specificando altresì che in ogni caso deve essere assicurato l’accesso all’assistenza sanitaria e deve essere garantito un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti. Come noto, il D. Lgs. n. 142/2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché’ della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”, disciplina la revoca delle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale attraverso due differenti disposizioni, l’art. 13 e l’art. 23 che, pur differenti nell’ambito di applicazione, introducono nel nostro ordinamento esclusivamente meccanismi automatici di revoca delle misure di accoglienza, senza gradazione e proporzionalità, in aperto contrasto con la direttiva 2013/33/UE. 
Come affermato dalla dottrina, “Il contrasto tra gli art. 13 e 23 del D. Lgs. n. 142/2015 e l’art. 20 della direttiva 2013/33 è insanabile e conduce alla inapplicabilità, in fattispecie, della norma italiana in contrasto con quella europea, anche in quanto adottata in violazione dell’art. 117 Cost.”.
Il vincolo della prevalenza del diritto comunitario vale non solo per gli organi giurisdizionali tenuti ad applicare una certa normativa, ma anche per gli organi della amministrazione dello Stato. Tale erroneo recepimento si riflette pertanto sulla circolare. E’ stato peraltro rilevato che “Se la pena fosse unica per ogni comportamento, evidentemente si sacrificherebbero, non soltanto i principi di gradualità e quello di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto, ma lo stesso scopo educativo / deterrente della sanzione. Per questa ragione i principi di proporzionalità ed adeguatezza devono ritenersi indefettibili di ogni provvedimento amministrativo in materia . Alla luce del quadro sopra descritto si ritiene che la nota della Prefettura emessa in data 22.09.2017 sia in evidente contrasto con la direttiva in particolare con riferimento ai seguenti punti:
Riguardo a tale ultima previsione non può non rilevarsi come la frequenza dei corsi italiano non possa essere considerata come una regola del centro ma possa al più essere considerata come una misura di integrazione e che l’attuale formulazione della norma italiana e della relativa disposizione della Direttiva dell’Unione Europea non prevede la riduzione o la revoca delle misure di accoglienza in caso di mancata adesione ai programmi di integrazione. Alla luce di quanto sopra evidenziato, non può parlarsi di comportamenti gravemente violenti nel caso di:
Pertanto questi punti risultano illegittimi. Non può inoltre non osservarsi che la Direttiva 2013/33/UE impone in ogni caso agli Stati membri di garantire condizioni di vita dignitose ai richiedenti protezione internazionale e che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha già avuto modo di intervenire in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nel caso MSS c. Grecia e Belgio resa dalla Grande Camera il 22 gennaio 2011. In particolare, la Corte ha evidenziato che, sebbene dall’art. 3 Cedu non derivi l’obbligo positivo per gli Stati membri di garantire alle persone sottoposte alla propria giurisdizione il diritto a vivere in una casa propria, né l’obbligo di fornire assistenza finanziaria ai rifugiati politici (§ 249), si deve ritenere che l’obbligo per le autorità dello Stato membro di fornire ai richiedenti asilo un alloggio e di provvedere ai loro bisogni primari discende direttamente dalla legge interna di attuazione della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (§ 250), e in particolare, dal suo art. 13, secondo cui gli Stati membri devono assicurare ai richiedenti asilo politico condizioni d’accoglienza adeguate, in natura oppure attraverso la corresponsione di buoni o sussidi. La Corte ha evidenziato come i richiedenti asilo debbano essere considerati come soggetti facenti parte di un gruppo particolarmente vulnerabile e svantaggiato titolari di un bisogno di protezione specifico (member of a particularly underprivileged and vulnerable population group in need of special protection, § 251), richiamando in particolare la sentenza Oršuš e altri c. Croazia, in cui la Corte europea aveva affermato il principio secondo cui a determinate categorie di soggetti svantaggiati e vulnerabili doveva essere assicurata una protezione speciale rafforzata. La Corte ha altresì riconosciuto la possibilità di considerare le condizioni di estrema povertà come un trattamento inumano e degradante (decisione nel caso Budina c. Russia, n. 45603/05) e ha valutato come “particolarmente gravi” le condizioni di vita del ricorrente (§ 254) costretto a vivere per strada per mesi. Ebbene si ritiene che l’automatica e radicale esclusione da ogni forma di assistenza ai richiedenti protezione internazionale porterebbe i richiedenti asilo interessati dalle misure di revoca a vivere in quella situazione di estrema povertà e marginalità già sanzionata dalla Corte e potrebbe costituire una violazione degli artt. 3 (diritto all’integrità della persona), 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) e 7 (Rispetto della vita privata e familiare) della Carta europea dei diritti fondamentali e dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Deve inoltre rilevarsi, in merito al punto 3) (degenze ospedaliere) quanto segue:
il trasferimento da un centro ad un altro a conclusione delle cure ospedaliere provoca un danno rilevante in termini di integrazione ed inclusione sociale sul territorio, oltre a costringere il richiedente a:
Per T.A.R. Campobasso, sez. I, 29/03/2017, n. 116 “La Prefettura-UTG in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente asilo, può disporne il trasferimento verso un altro centro di accoglienza “per motivate ragioni” (art. 2, comma 1, D. Lgs. 25/2008; art. 6, comma 5, D. Lgs. 140/2005; all’art. 15, comma 4, D. Lgs. 142/2015). Il deteriorarsi delle condizioni di salute non può ritenersi motivata ragione di trasferimento.
Ciò vale anche per il punto 7) della circolare In merito al punto 11), relativo alla durata dell’accoglienza e al fatto che sia prevista la perdita del diritto all’accoglienza nelle 48 ore successive alla notifica dell’esito negativo del Tribunale (punto d), si rileva che in realtà, con istanza di parte si può chiedere la sospensiva del decreto del Tribunale e l’istanza si deve depositare entro 5 giorni dalla proposizione del ricorso in Cassazione. La controparte può depositare nota difensiva entro 5 giorni dalla comunicazione dell’istanza di sospensione. Il giudice decide quindi entro i successivi 5 giorni con decreto non impugnabile. E’ illegittimo quindi che il richiedente perda il diritto all’accoglienza nelle 48 ore successive alla notificazione della decisione del Tribunale, posto che il giudice potrebbe accogliere l’istanza di sospensione. Tutto ciò evidenziato, si chiede l’annullamento della nota sopraindicata in ordine ai profili di illegittimità sopraindicati. Verona, 9 gennaio 2018 Foto: Melting Pot Europa